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Articolo 13 Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Disposizioni transitorie

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 13 Codice della nautica da diporto

Articolo abrogato dal D.lgs. 11 gennaio 2016, n. 5

[1. Possono essere messi in commercio o in servizio i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, che siano conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con le seguenti modalitą:

  1. a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché per i motori ad accensione per compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi;
  2. b) fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi.
  3. ]

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