Articolo abrogato dal D.lgs. 11 gennaio 2016, n. 5
[1. Possono essere messi in commercio o in servizio i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, che siano conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con le seguenti modalitą:
- a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché per i motori ad accensione per compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi;
- b) fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi. ]