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Articolo 57 Codice del turismo

(D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

[Aggiornato al 01/02/2022]

Ente nazionale italiano del turismo E.N.I.T. - Agenzia nazionale del turismo

Dispositivo dell'art. 57 Codice del turismo

1. L'E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, č un ente dotato di personalitā giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, e successive modificazioni.

2. L'Agenzia svolge tutte le funzioni di promozione all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione anche al fine di renderla competitiva sui mercati internazionali.

3. L'Agenzia č sottoposta alla diretta attivitā di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

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