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Articolo 37 Codice del turismo

(D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

[Aggiornato al 01/02/2022]

Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli

Dispositivo dell'art. 37 Codice del turismo

1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista.

2. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore.

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