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Articolo 124 Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/10/2023]

Consultabilitā a scopi storici degli archivi correnti

Dispositivo dell'art. 124 Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.

2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, č regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.

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