1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle universitą e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attivitą conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attivitą di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle universitą e di altri soggetti pubblici e privati.