1. Il controllo sulla circolazione internazionale č finalizzato a preservare l'integritā del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.
2. Il controllo di cui al comma 1 č esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale.
3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci.