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Articolo 184 Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/10/2023]

Norme abrogate e interpretative

Dispositivo dell'art. 184 Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. - legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
  2. - decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo; - decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente all'articolo 9;
  3. - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
  4. - legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo;
  5. - legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
  6. - decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153;
  7. - legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9;
  8. - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;
  9. - decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;
  10. - decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;
  11. - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all'articolo 179, comma 4;
  12. - legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7.

1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi o regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui all'articolo 117.

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