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Articolo 138 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 138 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 121, decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)
1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori giā eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
2. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalitā indicate dal regolamento. Con il verbale č accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilitā e quanto previsto nel progetto approvato nonchč nelle eventuali perizie di variante; č altresė accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonchč nelle eventuali perizie di variante.
3. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, č determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltā prevista dall'articolo 140, comma 1.]

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