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Articolo 110 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Concorsi sotto soglia

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 110 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, paritā di trattamento, non discriminazione e proporzionalitā con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6; l'invito č rivolto ad almeno cinque soggetti . Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti.]

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