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Articolo 94 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 94 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonchč i requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.]

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