Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 29, co. 2, l. n. 109/1994)
1. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonchè le spese relative a inviti e comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.]
1. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonchè le spese relative a inviti e comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.]