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Articolo 47 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 47 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 20-septies, d.lgs. n. 190/2002)
1. Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonchč a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocitā, la qualificazione č consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
2. Per gli operatori economici di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non č condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5.]

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