Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicitą, efficacia, imparzialitą, paritą di trattamento, trasparenza, proporzionalitą. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.
2. Si applica altresģ l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se č ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilitą. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'articolo 118.]
2. Si applica altresģ l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se č ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilitą. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'articolo 118.]