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Articolo 24 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4,

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 24 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[lett. b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lett. b), d.lgs. n.158/1995).
1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attivitą che considerano escluse in virtł del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.]

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