Articolo abrogato dal D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208
[1. Nel rispetto dell'articolo 296 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, sono sottratti all'applicazione del presente codice i contratti, nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di cui all'elenco deliberato dal Consiglio della Comunita' europea, che siano destinati a fini specificamente militari. 2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa.]