Determinazione dell'uso dell'acqua scolaticcia
In senso quasi opposto a ciò che dispone l'articolo precedente, l'art. 1097 prevede che sia invece determinato l' uso per cui l'acqua scolaticcia è concessa, riservata o posseduta, per cui insomma la servitù di scolo esiste, e che il
dominus servitutis sia tenuto alla restituzione allo stesso concedente o ad altri di ciò che sopravanza a tale uso determinato. In questo caso e evidente che una variazione dell'uso, tale che importi maggior consumo dell'acqua scolante, equivarrebbe ad una variazione del contenuto della servitù medesima e metterebbe il
dominus servitutis in condizione di non poter adempiere all'obbligo della restituzione. Tale variazione è pertanto vietata.
Ragione del divieto dell'uso dell'acqua
Ma dalla formulazione dell'art. 1097 risulta con sicurezza che la variazione dell'uso dell'acqua non è vietata per sè stessa, ma nel presupposto che rechi danno al fondo cui la restituzione è dovuta. Onde con altrettanta sicurezza è dato dedurre,
a contrariis, che il
dominus servitutis resta arbitro di mutare l'uso dell'acqua riservatagli e le colture, sempre che l'interesse altrui alla restituzione sia salvo, negli stessi limiti comportati dall'uso originariamente determinato.
La determinazione dell'uso, in conclusione, agli effetti dell'art. 1097, assume soltanto it valore di un criterio misuratore della quantità dell'acqua che il proprietario del fondo servente può trattenere ed impiegare in esso, con esclusione di ogni vincolo d'indole qualitativa dell'uso mede-simo, che non abbia riflessi e conseguenze quantitative nel consumo dell'acqua.
Rapporti fra l'art. 1097 e l'art. 1096
Una determinazione siffatta dell'uso degli scoli lascia naturalmente
immutati i presupposti per l'applicazione integrale dell'articolo precedente. Determinato l'uso, a cui lo scolo deve servire, e sorto l'obbligo del
dominus servitutis a restituire gli avanzi di tale uso, non sorge peraltro alcun suo diritto ad avere in ogni caso l'acqua sufficiente all'uso stesso, con limitazione eventuale del consumo da parte del proprietario del fondo servente, od altra restrizione a suo carico delle facoltà riservategli dall'
art. 1096 del c.c.. La servitù resta essenzialmente di scolo e gli art.
1094 e
1096 continuano ad applicarsi integralmente.
Invece egli — il proprietario del fondo dominante — stante il suo obbligo alla restituzione degli avanzi, ha d'altro canto il diritto, particolarmente in caso di eccedenza delle acque che si profilasse nociva al proprio fondo, che la restituzione stessa non sia ostacolata o impedita da colui al quale e dovuta, qualora questi non avesse interesse a riceverla.