Principi sul regolamento protettivo dei corsi d'acqua e rinvio alla legislazione speciale
Tale articolo enuncia, in termini generali e in via di principio, una norma che nella legislazione speciale dovrà trovare concreti modi di attuazione.
L'onere imposto ai proprietari di immobili situati in prossimità di corsi d'acqua non va confuso con certi oneri specifici, nascenti da leggi speciali, in base a formulazioni più o meno timide, come per es. quelle relative alla servitù di marciapiedi e alla viabilità. È da notare peraltro che l'art. 868 è applicabile quando non si debba attuare, relativamente agli immobili dei quali si tratta, un piano di bonifica. D'altra parte, la norma è dettata a protezione non solo dell'agricoltura, ma anche di altri interessi pubblici: infatti la legge mira a proteggere anche « abitati e manufatti d'interesse pubblico ».
Considerando che la norma in esame contiene un semplice rinvio alla legislazione speciale, non si si può qui determinare a quale soggetto spetti il diritto di costringere i proprietari riottosi ad adempiere al loro obbligo, quali siano le sanzioni per l'inadempienza e quali i mezzi di attuazione delle sanzioni.