Crediti protetti dal privilegio. Rinvio alla legge sulla finanza locale
Il codice del 1865 non si occupava di questo privilegio, ma il T. U. delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, nell'art. 298, disponeva: “per la riscossione delle imposte, tasse e contributi previsti dal presente testo unico s'intendono estesi a favore dei comuni e delle provincie i privilegi stabiliti dagli articoli 1962 e segg. del codice civile.... subordinatamente ai diritti spettanti allo Stato....”. Ora scopo dell'articolo in esame è stato precisamente quello di richiamare nel codice detto privilegio, al quale ha dato però una figura autonoma, regolandone poi, nel successivo art. 278o, il grado. Così viene anche eliminato il dubbio cui poteva dar luogo la legge speciale che, richiamando l'art. 1962 del codice, non specificava se il richiamo si riferisse al primo comma (tributo fondiario) od ai commi successivi (tributi indiretti). Il trattamento che gli viene fatto dall'articolo in esame col disporre, nel capoverso, ch'esso non è opponibile ai terzi che abbiano acquistato anteriormente diritti sull'immobile, lo riaccosta, e correttamente, al privilegio concesso ai tributi indiretti dello Stato dall'articolo 2772, al commento del quale perciò ci rimettiamo per quanto riflette l'illustrazione dell'articolo in discorso.
Avvertiamo infine che il termine più comprensivo di tributi usato nell'art. 2773, in confronto alla locuzione più analitica di imposte, tasse e contributi, di cui alla legge speciale, vuol riferirsi a tutte tali categorie di imposizioni, come abbiamo già avuto occasione di rilevare nel commento dell'art. 2752. Per la specifica indicazione, poi, di tali tributi bisogna far capo alla legge sulle finanze locali.