Sanzioni contro il conservatore
Il reato previsto dall'art. 2075 cod. 1865 era una contravvenzione : l'art. 5 secondo comma del R. D. 28 maggio 1931, n. 6o1 stabilisce infatti che «sono considerati contravvenzioni i reati preveduti dalle leggi anteriori al 19 ottobre 1930 per i quali dalla legge è stabilita la pena della multa, non superiore alle lire duemila ». Di conseguenza, competente a giudicarne era il pretore.
La nuova norma ha trasformato l'illecito penale in semplice illecito disciplinare-amministrativo, ed è da ritenere che con l'espressione «pena pecuniaria » il legislatore abbia inteso riferirsi ad una sanzione diversa dalla multa e dall'ammenda.
Il massimo della pena pecuniaria è stato opportunamente elevato. La norma non fissa invece il minimo nè dice quale sia l'autorità competente ad irrogarla ; quanto al secondo punto, l'art. 112 delle norme di attuazione stabilisce la competenza del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il P.M. Contro il provvedimento è ammesso reclamo alla Corte d’Appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione da eseguirsi a cura del cancelliere.