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Articolo 2645 quater Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Trascrizione di atti costitutivi di vincolo

Dispositivo dell'art. 2645 quater Codice Civile

(1)Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonché le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative.

Note

(1) Disposizione inserita interamente dal D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012 (cd. Decreto Fiscale), art. 6, comma 5 quaterdecies.

Ratio Legis

Chiaro intento della norma è quello di assicurare l'aumento del gettito fiscale derivante dalla trascrizione degli atti costitutivi di vincolo qui elencati.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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