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Articolo 547 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Soddisfacimento delle ragioni del coniuge

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 547 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 181, L. 19 maggio 1975, n. 151

[E in facolta degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall'autorita giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del caso.

Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni, il coniuge conserva i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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