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Articolo 2510 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 08/07/2025]

Trasferimento della sede all'estero

Dispositivo dell'art. 2510 bis Codice Civile

(1)Il trasferimento all'estero della sede statutaria è posto in essere mediante trasformazione in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.

La trasformazione effettuata ai sensi del primo comma si considera trasferimento di sede all'estero, senza riguardo al luogo in cui è fissata la sede statutaria della società risultante dall'operazione(2).

Note

(1) Il Capo XI bis e il presente articolo sono stati introdotti dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.
(2) Tale comma è stato aggiunto dopo il primo dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88.

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