Termine delle prestazioni
Data la natura del rapporto — che stringe in un vincolo intimo continuativo l'economia aziendale del somministrante con quella del somministrato, le quali si integrano reciprocamente e sono l'una dell'altra in funzione — si comprende come i termini di consegna delle singole prestazioni operino nell'interesse di entrambe le parti, assumendo, per norma, carattere essenziale. Come infatti l'organizzazione produttiva o di accaparramento, del somministrante, deve trovare nelle epoche prestabilite il proprio sfogo di collocamento, con che tutta l'organizzazione mantiene il suo ritmo ed i capitali impiegati possono reintegrarsi attraverso il periodico incasso dei corrispettivi di prezzo, così le esigenze di consumo o di uso del somministrando devono trovare nella puntualita — oltreché nella adeguatezza — delle somministrazioni, quella sicurezza e quella tranquillità di costante approvvigionamento per cui si fa ricorso al rapporto, invece di provvedere man mano ad acquisti diretti.
Trattasi, ad ogni modo, di una presunzione conforme ai normali atteggiamenti ed alla funzione tipica del rapporto, essenzialmente bilaterale e corrispettiva. Per cui, in casi particolari, deve ritenersi ammessa la prova contraria, nel senso che it ritardo non abbia frustrato l'interesse ne arrecato danno ad alcuna delle due parti o ad una di esse.
Altrimenti l' essenzialità del termine produrrà i suoi effetti normali, inerenti alla non necessità della costituzione in mora ed alla operatività come una delle cause di risoluzione del contratto; nei sensi e con i temperamenti degli articoli seguenti.
Termini non prestabiliti
Quanto esposto sopra, presuppone che i termini di consegna siano stati prestabiliti, in modo da operare automaticamente, per il solo fatto della loro scadenza.
Può accadere tuttavia, nelle somministrazioni a carattere periodico, che i termini di consegna siano lasciati, entro un certo ambito, alla contingente fissazione del somministrato, a seconda del maturare delle sue esigenze di consumo o di uso. Siccome, peraltro, l'organizzazione aziendale del fornitore non può essere lasciata in balia del somministrato, né potrebbesi pretendere che egli tenga permanentemente a di lui disposizione quantitativi ingenti di merci o prodotti che potrebbero anche deteriorare, od altrimenti che provveda affrettatamente e con naturale maggiore dispendio a procurarsi il fabbisogno per la consegna, così il capoverso dell'articolo dispone che in tali casi la data fissata dal somministrato per le singole consegne debba essere comunicata preventivamente al somministrante entro congruo termine. Non che l'organizzazione approvvigionativa per le consegne debba essere improvvisata o rifatta volta a volta, il che sarebbe contrario alla natura ed ai presupposti del rapporto, ma possibilità per il fornitore, attraverso un congruo preavviso, di mettere a punto per la scadenza indicata quella operante o potenziale organizzazione, il che aderisce anche all'interesse del somministrando di conseguire le prestazioni, non solo puntuali, ma adeguate e rispondenti alle qualità richieste, il che tutto abbisogna di un congruo periodo di preparazione.
La congruità del termine di preavviso sarà in relazione alla natura ed entità delle prestazioni, con rimessione, in ogni caso, al discrezionale apprezzamento del giudice di merito.