Realità del riporto
L'elemento della realtà, al quale il presente articolo accenna in modo speciale per la sua importanza, è quello piu caratteristico, veramente essenziale e costitutivo, del riporto.
Il contratto, come negozio tipicamente reale (fra gli altri pochi del sistema) si perfeziona soltanto con la consegna dei titoli.
Non vuole dirsi con ciò che il riporto si sottragga alla concezione comune per cui il contratto, come primo fra i negozi giuridici, riposa essenzialmente sulla volontà manifestata nell'accordo delle parti. La riunione dei consensi, evidentemente, è necessaria, e deve precedere; e come tale obbedisce alle norme comuni, circa il momento suo di perfezione, i modi di manifestazione, i vizi. Così, fra l'altro, è stato ritenuto essere soggetto ad annullamento per dolo il riporto in cui il riportatore sia stato tratto in inganno dal riportato circa la bonta dei titoli.
Ma, tutto ché avvenuta la riunione dei consensi, il contratto non si perfeziona come tale, non sorge, senza la consegna effettiva dei titoli al riportatore; occorre cioè che il riportato si spogli veramente della titolarità e del possesso dei titoli - pur specificandoli per qualità e quantità ai fini della restituzione per tantumdem - e li trasferisca, con la materiale consegna, al riportatore, che così ne acquisti la piena disponibilità e il godimento.
Da tale consegna effettiva, reale, non si può prescindere, senza che il contratto perda natura e contorni; ne basterebbe una fictio iuris, simbolica, per presunzione.
Nei contratti di borsa, tuttavia, la consegna, può avvenire ed avviene normalmente, a mezzo di mediatori iscritti (agenti di cambio), i quali dovrebbero poi provvedere alla consegna dei titoli ai rispettivi clienti. Ma l'operazione, ex parte venditoris (riportato), assume già la sua configurazione reale, efficace, con la consegna dei titoli al mediatore.
Perfezione
Sino al momento della consegna, si è detto, il contratto non si perfeziona, non sorge. Onde nessun effetto vero e proprio, che presupponga l'esistenza e la vitalità del contratto, può essere fatto valere. Eventualmente, a riguardo del fatto della mancata consegna, potrebbe parlarsi di culpa in contrahendo, in relazione all'impegno obbligatorio già assunto con l'accordo consensuale, in modo da poter esprimere di per se stesso effetti risarcitori, o altrimenti considerando detto accordo come negozio a sé stante, secondo il noto profilo della conversione del negozio giuridico.
Ed è poi per riflesso dell'elemento reale, come condizione imprescindibile di perfezionamento nella forma tipica, che il riporto si distingue nettamente dai contratti affini, e nella concezione giuridica e nelle conseguenze; dal semplice contratto differenziale di borsa, inteso come scommessa sulle differenze fra
il prezzo pattuito e quello corrente a scadenza, per cui i contraenti, senza attuare alcuno scambio di titoli, si limitano ad un' operazione contabile di liquidazione; e così pure dalla vendita, semplice o con patto di riscatto, che è sempre contratto tipico consensuale.