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Articolo 1549 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Perfezione del contratto

Dispositivo dell'art. 1549 Codice Civile

Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli(1).

Note

(1) La consegna può essere effettiva ma anche mancare, come nel caso del soggetto che abbia già la detenzione dei titoli (traditio brevi manu).

Ratio Legis

La natura reale del contratto si giustifica, secondo alcuni, in base ad esigenze di ordine pubblico.

Spiegazione dell'art. 1549 Codice Civile

Realità del riporto

L'elemento della realtà, al quale il presente articolo accenna in modo speciale per la sua importanza, è quello piu caratteristico, veramente essenziale e costitutivo, del riporto.
Il contratto, come negozio tipicamente reale (fra gli altri pochi del sistema) si perfeziona soltanto con la consegna dei titoli.
Non vuole dirsi con ciò che il riporto si sottragga alla concezione comune per cui il contratto, come primo fra i negozi giuridici, riposa essenzialmente sulla volontà manifestata nell'accordo delle parti. La riunione dei consensi, evidentemente, è necessaria, e deve precedere; e come tale obbedisce alle norme comuni, circa il momento suo di perfezione, i modi di manifestazione, i vizi. Così, fra l'altro, è stato ritenuto essere soggetto ad annullamento per dolo il riporto in cui il riportatore sia stato tratto in inganno dal riportato circa la bonta dei titoli.
Ma, tutto ché avvenuta la riunione dei consensi, il contratto non si perfeziona come tale, non sorge, senza la consegna effettiva dei titoli al riportatore; occorre cioè che il riportato si spogli veramente della titolarità e del possesso dei titoli - pur specificandoli per qualità e quantità ai fini della restituzione per tantumdem - e li trasferisca, con la materiale consegna, al riportatore, che così ne acquisti la piena disponibilità e il godimento.

Da tale consegna effettiva, reale, non si può prescindere, senza che il contratto perda natura e contorni; ne basterebbe una fictio iuris, simbolica, per presunzione.
Nei contratti di borsa, tuttavia, la consegna, può avvenire ed avviene normalmente, a mezzo di mediatori iscritti (agenti di cambio), i quali dovrebbero poi provvedere alla consegna dei titoli ai rispettivi clienti. Ma l'operazione, ex parte venditoris (riportato), assume già la sua configurazione reale, efficace, con la consegna dei titoli al mediatore.


Perfezione

Sino al momento della consegna, si è detto, il contratto non si perfeziona, non sorge. Onde nessun effetto vero e proprio, che presupponga l'esistenza e la vitalità del contratto, può essere fatto valere. Eventualmente, a riguardo del fatto della mancata consegna, potrebbe parlarsi di culpa in contrahendo, in relazione all'impegno obbligatorio già assunto con l'accordo consensuale, in modo da poter esprimere di per se stesso effetti risarcitori, o altrimenti considerando detto accordo come negozio a sé stante, secondo il noto profilo della conversione del negozio giuridico.
Ed è poi per riflesso dell'elemento reale, come condizione imprescindibile di perfezionamento nella forma tipica, che il riporto si distingue nettamente dai contratti affini, e nella concezione giuridica e nelle conseguenze; dal semplice contratto differenziale di borsa, inteso come scommessa sulle differenze fra
il prezzo pattuito e quello corrente a scadenza, per cui i contraenti, senza attuare alcuno scambio di titoli, si limitano ad un' operazione contabile di liquidazione; e così pure dalla vendita, semplice o con patto di riscatto, che è sempre contratto tipico consensuale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1549 Codice Civile

Cass. civ. n. 575/1982

Non è richiesta la forma scritta per le istruzioni e gli ordini che di volta in volta il cliente impartisce alla banca per operazioni di borsa (compravendita di titoli, riporti) da compiere per suo conto. Pertanto gli usi di borsa che riconoscono all'accordo orale delle parti una netta prevalenza rispetto ai «fissati bollati» ed ai «foglietti provvisori» ai fini della perfezione e validità del contratto, sono conformi al principio secondo cui il mandato in genere, e quindi anche la commissione, non appartiene al novero dei contratti formali.

Cass. civ. n. 3727/1969

Nel contratto di riporto la consegna dei titoli adempie alla funzione di fornire, mediante l'instaurazione di una nuova situazione di fatto, una maggiore tutela agli interessi in conflitto ed in particolare di dare al riportatore la possibilità di accertare che il riportato dispone effettivamente dei titoli dati a riporto onde evitare operazioni «allo scoperto». Essa è, quindi, strumento per lo spostamento del possesso dei titoli (dal riportato al riportatore) e non necessariamente atto traslativo di diritti. Pertanto la fattispecie di cui all'art. 1549 c.c. può essere integrata anche prescindendo dalla consegna effettiva dei titoli, quando ricorrano situazioni di fatto, che rendano superflua la consegna materiale. Si hanno in tali casi i c.d. «riporti consensuali» caratterizzati dalla sussistenza dei presupposti della traditio brevi manu o del «costituito possessorio».

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