Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione [414] o d'inabilitazione [415], può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio [419] rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato [324 c.p.c.](1).
Note
(1)
La norma, inserita al fine della tutela dei terzi eventualmente a rischio pregiudizio da incertezza, costituisce una eccezione alla naturale conseguenza secondo cui al rigetto dell'istanza di interdizione o di inabilitazione conseguirebbe la cessazione dei limiti alla capacità del soggetto ottenuti con la nomina del tutore e del curatore provvisorio.