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Articolo 422 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

Dispositivo dell'art. 422 Codice Civile

Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione [414] o d'inabilitazione [415], può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio [419] rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato [324 c.p.c.](1).

Note

(1) La norma, inserita al fine della tutela dei terzi eventualmente a rischio pregiudizio da incertezza, costituisce una eccezione alla naturale conseguenza secondo cui al rigetto dell'istanza di interdizione o di inabilitazione conseguirebbe la cessazione dei limiti alla capacità del soggetto ottenuti con la nomina del tutore e del curatore provvisorio.

Spiegazione dell'art. 422 Codice Civile

"Sempre in ossequio alle esigenze dell'accennata tutela dei terzi, allo scopo di assicurare che dall'inizio del processo sino al passaggio in giudicato della sentenza, la posizione giuridica dell'interdicendo od inabilitando, dal punto di vista della capacità, non vada, per quanto possibile, soggetta a troppi mutamenti, questo articolo aggiunge che, nel caso di pronunzia di una sentenza definitiva che dichiari non farsi luogo all'interdizione od all'inabilitazione, si può disporre nella sentenza medesima che, fino al passaggio in giudicato, continuino ad aver vigore i decreti di nomina del tutore o del curatore provvisorio".

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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