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Articolo 230 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 06/02/2025]

Diritti del convivente

Dispositivo dell'art. 230 ter Codice Civile

Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato(1)(2).

Note

(1) Articolo introdotto dall'art.1, comma 46, L. 20 maggio 2016, n. 76 (in G.U. 21/05/2016, n.118), in vigore dal 5 giugno 2016.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 25 luglio 2024, n. 148 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/2024, n. 31), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 230- ter cod. civ"

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 230 ter Codice Civile

Corte cost. n. 148/2024

La protezione del lavoro del convivente di fatto deve essere la stessa di quella del coniuge e non può essere inferiore a quella riconosciuta finanche all'affine di secondo grado che prestasse la sua attività lavorativa nell'impresa familiare. La disposizione dell'art. 230-ter c.c. risulta pertanto violativa del diritto fondamentale al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e alla giusta retribuzione (art. 36, co. 1, Cost.), in un contesto di formazione sociale, quale è la famiglia di fatto (art. 2 Cost.). Anche l'art. 3 Cost. risulta violato "non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente" (Corte Cost., sentenza n. 213 del 2016), ma per la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma posta a tutela del diritto al lavoro che va riconosciuto quale strumento di realizzazione della dignità di ogni persona, sia come singolo che quale componente della comunità, a partire da quella familiare (ancora, art. 2 Cost.). Pertanto, è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, co. 3, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il "convivente di fatto" e come impresa familiare quella cui collabora anche il "convivente di fatto" e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-ter c.c.

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