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Articolo 198 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Frutti della dote. Alimenti alla vedova

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 198 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 54 della L. 19 maggio 1975 n. 151 di riforma del diritto di famiglia.

[I frutti della dote decorrono di diritto, a favore di coloro ai quali la dote deve essere restituita, dal giorno dello scioglimento del matrimonio.

La moglie, tuttavia, per l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio, può esigere dall'eredità del marito, in luogo dei frutti della dote, il proprio mantenimento in congrua misura.

Se non vi è stata costituzione di dote, la moglie ha diritto alla somministrazione degli alimenti per l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio.

In ogni caso l'eredità del marito deve fornire, durante un anno, l'abitazione alla moglie, che non sia separata per propria colpa.]

Ratio Legis

Gli artt. 177-209 antecedenti alla riforma del 1975 disciplinavano l'istituto della dote. Questi articoli sono stati sostituiti da quelli relativi alla comunione legale, ma tale operazione non ha richiesto l'utilizzazione degli artt. 198-209. Questi ultimi articoli, pertanto, sono stati abrogati, evitando modifiche alla suddivisione della materia operata dal codice.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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