(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
105 A proposito della separazione per condanna penale è stato proposto di omettere la menzione della pena dell'ergastolo e di far menzione di una "pena non inferiore ai cinque anni di reclusione". Senonché si è ritenuto che l'accenno all'ergastolo fosse necessario per maggior completezza e precisione, in quanto la reclusione, essendo pena temporanea, non comprende l'ergastolo, che è pena perpetua. Quanto all'altra proposta, non è sembrato opportuno adottare un indirizzo più rigoroso di quello del progetto, coincidente con quello del vecchio codice per realizzare questa coincidenza, si è fatto riferimento alle condanne, che nell'abrogato codice penale avevano carattere di pene criminali.