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Articolo 97 Codice antimafia

(D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

[Aggiornato al 04/07/2024]

Consultazione della banca dati nazionale unica

Dispositivo dell'art. 97 Codice antimafia

1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati nazionale unica può essere consultata, secondo le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 99, comma 1-bis, da(1):

  1. a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;
  2. b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  3. c) gli ordini professionali;
  4. c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Note

(1) L'alinea del comma 1 è stata modificata dall'art. 2, comma 9, lettera a) del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

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