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Articolo 45 bis Codice antimafia

(D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

[Aggiornato al 12/04/2025]

Liberazione degli immobili e delle aziende

Dispositivo dell'art. 45 bis Codice antimafia

1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare.

1-bis. Dopo la definitività del provvedimento di confisca non possono prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o conviventi del destinatario della confisca né coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 416 bis del codice penale. I relativi contratti sono risolti di diritto(1).

Note

(1) Il comma 1-bis è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera g) del D.L. 11 aprile 2025, n. 48.

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