Mentre oggi la perquisizione può essere posta in essere solo dall'autorità giudiziaria, o da ufficiali di polizia giudiziaria delegati, nel diritto romano arcaico, la perquisizione del domicilio dell'accusato era personalmente eseguita dall'accusatore (actor, in giudizio), "succintamente vestito e con un piatto in mano" (lance licioque). Questa usanza, definita "ridicula" da Gaio nelle Istituzioni, mirava a evitare che l'attore stesso introducesse surrettiziamente il corpo del reato in casa dell'imputato.