È l'accordo mediante il quale un soggetto aliena un diritto per uno scopo ulteriore che l'alienatario si obbliga a realizzare restituendo il bene, trasmetterlo a sua volta ad una determinata persona, o facendone un uso determinato.Si distinguono i negozi conclusi nell'interesse dell'alienante o di altri (fiducia cum amico), e le alienazioni con scopo di garanzia (fiducia cum creditore). Il patto fiduciario non è disciplinato dalla legge: tuttavia, dottrina e giurisprudenza lo ritengono valido, quando non sia illecito.