Č il patto con il quale si conviene che, in caso di inadempimento, la proprietā della cosa ipotecata o data in pegno a garanzia del credito passi al creditore: tale patto č nullo, pur se e posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno. La ratio del divieto č di impedire che il debitore venga costretto al patto, che avrebbe spesso carattere usurario.