È il legato che ha per oggetto un credito che il testatore ha verso un terzo o che un terzo ha verso un'altra persona. Esso è valido per la sola parte del credito che sussiste al tempo della morte del testatore. Il codice precisa che l'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.
Nel diritto romano la figura del legatum nominis rientrava nell'ambito del legatum per damnationem, in quanto a carico dell'erede sorgeva l'obbligo di trasferire il credito al legatario: a quest'ultimo spettava un'actio utilis per agire nei confronti del debitore. II legatum nominis creava una nuova obbligazione tra erede e legatario, che si sostituiva alla precedente tra defunto e legatario (si può dire che ci fosse un fenomeno di novazione).