Nel diritto pubblico romano il termine designava l'atto con cui un magistrato poneva il veto alla disposizione di un magistrato di grado non superiore al suo, intercedendo "a favore del popolo romano". Nel diritto privato romano, il termine ineriva al divieto per le donne di intercedere pro aliis, cioč di assumere genericamente impegni per conto di altri. Rientrano nel concetto di intercessio la costituzione di garanzia personali e reali dell'obbligazione altrui, l'assunzione di obbligazioni in solido con altri, la novazione soggettiva passiva di obbligazioni altrui, l'assunzione in proprio di obbligazioni in vece altrui.