Nel diritto romano repubblicano, era la condizione dell'individuo colpito da censura per immoralitą, o condannato per un reato infamante, o sottoposto a procedura fallimentare, o esercitante un mestiere considerato ignominioso (per es., quello di gladiatore). L'infamia comportava una diminuzione dei diritti civili ed elettorali proporzionale all'entitą della colpa.