Nel diritto greco, in materia di pegni o di ipoteche, il valore eccedente dalla vendita della cosa pignorata o ipotecata veniva restituito al debitore. Il principio fu recepito anche dal diritto romano, in etā tardo-imperiale, con il divieto del c.d. patto commissorio. Il diritto vigente conserva questo divieto, in base al quale č nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietā della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore.