Nel diritto romano, la fiducia era un atto solenne di alienazione di res mancipi, di cui erano capaci solo i cittadini romani, effettuato fiduciae causa tramite mancipatio o in iure cessio. Effetto del negozio era il trasferimento del dominium ex iure Quiritium sulla res fiduciae data, e l'assunzione da parte del fiduciario nei confronti del fiduciante di un obbligo il cui contenuto consisteva essenzialmente nel ritrasferimento della cosa. I negozi di fiducia conclusa cum amico potevano avere diversi scopi, da quello di rappresentanza processuale, alla donazione per interoposta persona, alla manumissione. Il nostro codice non disciplina la figura del negozio fiduciario; tuttavia, la categoria si ritiene ammissibile in base al generale principio dell'autonomia negoziale, che consente ai privati di stipulare contratti anche al di fuori dei tipi previsti dalla legge, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.