Non è punibile la falsità che non nuoce ad alcuno
Nel diritto penale, le falsità c.d. tollerabili o innocue sono irrilevanti: quando la falsità, per la sua macroscopicità, non è idonea a produrre alcun danno, il reato di falso non può ritenersi sussistente, in quanto non sarebbe giustificabile l'applicazione di una sanzione punitiva. La non punibilità di queste figure di falso si basa sul concetto di reato impossibile per inidoneità dell'azione o per inesistenza dell'oggetto.