I fatti notori non hanno bisogno di prova
La regola è che ogni fatto va provato da chi lo assume come fondamento della sua pretesa: il brocardo ci dice, però, che i fatti che rientrano nella c.d. scienza ufficiale del giudice, come le notizie di accadimenti storici (politici, economici, etc.) o delle situazioni o condizioni di cose, non necessitano di prova. Il giudice può, quindi, porre a fondamento della sua decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.