Nel diritto romano e in quello greco, colui che era condannato alla pena di morte aveva il c.d. ius exilii, "diritto all'esilio volontario": poteva, cioč, evitata la pena capitale abbandonando volontariamente la patria prima della condanna. Se l'imputato ne approfittava, il giudice lo condannava in contumacia alla aquae et ignis interdictio. Ai sensi del divieto, se l'imputato fosse rientrato nel territorio romano, sarebbe stato considerato nemico pubblico: nessuno lo avrebbe aiutato e chiunque avrebbe potuto metterlo a morte rimanendo impunito.