Esposizione del contenuto della domanda
Con la locuzione si indica il contenuto dell'atto dell'attore introduttivo del giudizio. Il codice di procedura civile esige, infatti, che l'atto di citazione contenga la determinazione della cosa oggetto della domanda, e cioè l'individuazione del bene della vita cui tende la pretesa dell'attore: se tale determinazione è fonte di incertezza, la citazione stessa potrebbe essere nulla. Nella domanda devono essere esposti i fatti costitutivi e i fatti lesivi del diritto soggettivo di cui si chiede la tutela, nonché le ragioni di diritto. La nullità è comminata solo nel caso di mancata esposizione degli elementi di fatto, e non si estende anche al mancato svolgimento delle ragioni di diritto: ciò perché spetta al giudice qualificare giuridicamente i fatti e individuare le norme che legittimano l'accoglimento o il rigetto della domanda.