Il termine indica la colpevole assenza in giudizio di una delle parti nel processo civile, ovvero dell'imputato nel processo penale. Il vocabolo si può tradurre con "insolenza", e anche "resistenza": nel diritto romano era considerata un'aggravante. Anche oggi la contumacia è rilevante, a patto che l'assenza del soggetto sia dovuta a sua colpa considerato tuttora, sia nel diritto processuale civile, che penale.