Spendita del nome del rappresentato
In materia di rappresentanza, la c.d. contemplatio domini č la dichiarazione che il rappresentante fa al terzo di agire in nome e per conto del dominus negotii, ossia il soggetto nel cui interesse avviene la conclusione del negozio giuridico. Con la spendita del di lui nome, il rappresentante pone in essere un atto i cui effetti giuridici ricadono direttamente nella cui sfera patrimoniale del rappresentato (rappresentanza diretta). In assenza di questa dichiarazione, si verifica il fenomeno della rappresentanza indiretta.