L'espressione indica l'abitudine degli animali mansuefatti di ritornare nel luogo in cui sono custoditi. Se gli animali hanno perso tale abitudine, il codice civile prevede che essi possano essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno. È inoltre disciplinato il diritto, attribuito al proprietario, di inseguimento dello sciami di api sul fondo altrui, ma egli deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni di inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.