Garanzia in caso di denuncia di nuova opera
Di regola, nel caso che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso di taluno, l'autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può ordinare le opportune cautele. La garanzia consisterà nel risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, se le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; ovvero, nella demolizione o riduzione dell'opera e nel risarcimento del danno, che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.