Che non vi sia azione due volte in ordine alla medesima cosa
La massima gaiana enuncia il divieto per qualsiasi giudice di pronunciarsi su una materia che abbia costituito oggetto di una pronuncia passata in cosa giudicata. Il principio vale anche in materia penale: l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere giudicato per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per titolo, per grado o per altre circostanze.