Il termine indica il fenomeno della produzione di interessi dall'obbligazione di pagamento degli interessi, che costituisce anch'essa una obbligazione pecuniaria. Tale fenomeno č di regola vietato, tranne in due ipotesi, cioč quando il pagamento degli interessi č chiesto giudizialmente o per effetto di un accordo posteriore alla loro scadenza. Il Corpus iuris Iustiniani vietava l'anatocismus, denominato anche usurae usurarum.