Il termine si riferisce al letto di un fiume o di un torrente che sia stato abbandonato per il formarsi di un nuovo letto. Il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.
L'art. 946, che espone la regola anzidetta, č stato sostituito ex art. 3, legge 5 gennaio 1994, n. 37. L'articolo abrogato prevedeva un'ipotesi di accessione in cui il terreno abbandonato da un torrente o da un fiume diveniva di proprietā dei proprietari confinanti con le due rive.