L'espressione si usa per identificare la concessione che consente di costruire sul fondo altrui. In base a essa, il proprietario del fondo rimane tale, ma non può vantare alcun diritto sulla costruzione, che appartiene al titolare della concessione. Esempi di queste concessioni sono quelle concernenti la costruzione di stabilimenti balneari e di linee ferroviarie private. Di concessioni ad aedificandum si parlava già all'epoca di vigenza del diritto romano.